Urbanet PEC: La normativa vigente
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Il Decreto Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 - Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata ha confermato la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di inviare multe, verbali e ordinanze-ingiunzione alle imprese ed ai professionisti via posta elettronica certificata (PEC), in quanto modalità comunicativa con valore legale. Vedi Gazzetta Ufficiale n.12 del 16-01-2018
La disciplina delle modalità di erogazione e utilizzo del servizio di PEC è contenuta inoltre nel DPR n. 68/2005 e nel DM 2 novembre 2005. I soggetti del sistema PEC sono:
- il mittente che si avvale del servizio per l’invio di documenti prodotti attraverso l’utilizzo di strumenti informatici
- il destinatario al quale viene recapitato il messaggio;
- il gestore soggetto pubblico o privato, che fornisce il servizio di PEC
- il DigitPA l’amministrazione, che cura l’iscrizione dei gestori in un apposito elenco pubblico e che svolge attività di vigilanza sul sistema
Il mittente e il destinatario che intendono fruire del servizio di PEC si avvalgono dei gestori inclusi nell’elenco pubblico tenuto dal DigitPA (art. 14, co. 1, DPR n. 68).
La catena di passaggi tra mittente, gestore/i e destinatario, è tracciata da una serie di certificazioni rilasciate dai soggetti gestori e sottoscritte con firma elettronica avanzata (art. 9 del DPR n. 68). In particolare, il mittente riceve (art. 6, co. 1, 2 e 3, DPR n. 68 e art. 6 del DM del 2005):
- la ricevuta di accettazione dal proprio gestore, che prova l'avvenuta spedizione del messaggio
- la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore del destinatario, che prova l’avvenuta consegna e il momento esatto in cui essa si è realizzata (giorno e ora).
Obbligatorietà della PEC
Le norme che sanciscono l'obbligatorietà della PEC per le imprese individuali sono contenute nell'art. 5 del DL 179/2012 conv. con L 221/2012:
- Le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane devono comunicare all'atto di iscrizione il loro indirizzo PEC
- Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013
Le norme che sanciscono l'obbligatorietà della PEC per le società, i professionisti e gli enti pubblici sono contenute nell'art. 16 del DL 185/2008 conv. con L 2/2009:
- Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese
- I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
- Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata
Il codice dell'amministrazione digitale (DL 82/2005 modificato ed integrato dal DL 235/2010) introduce nuovi obblighi per la Pubblica Amministrazione tra cui:
- dotarsi di una casella di PEC per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (art.6 )
- utilizzare la PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con tutti i soggetti interessati (art.6 )
La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata (art. 48)